INDICAZIONE DEGLI ALLERGENI NEI PRODOTTI NON PREIMBALLATI
- Bruna Turchi
- 10 mag 2016
- Tempo di lettura: 2 min
Con l'entrata in vigore del REg. UE 1169/2011, l'indicazione degli allergeni diventa obbligatoria anche per i prodotti venduti non preimballati (ex preincarto), e per i prodotti somministrati alla collettività, come nel caso di ristoranti e mense. Le attività quali: gelaterie, pasticcerie, forni e gastronomie, potranno continuare ad utilizzare il cartello unico degli ingredienti purchè siano bene evidenziati gli allergeni (possono essere inseriti con il grassetto, in maiuscolo, oppure sottolineati con un colore). Se l'OSA decide di effettuare un libro degli ingredienti deve sempre ricordarsi di mettere in risalto gli allergeni.

E i ristoranti? Anche i ristoranti devono adeguarsi a questo nuovo Regolamento, indicando gli allergeni sul menù oppure in un registro a parte da consegnare su richiesta al cliente.
SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE (ALLEGATO II REG. UE 1169/2011)
1. Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne:
a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio (1);
b) maltodestrine a base di grano (1);
c) sciroppi di glucosio a base di orzo;
d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.
3. Uova e prodotti a base di uova.
4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:
a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;
b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.
6. Soia e prodotti a base di soia, tranne:
a) olio e grasso di soia raffinato (1);
b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia;
c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;
d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.
7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:
a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola;
b) lattiolo.
8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola. 9. Sedano e prodotti a base di sedano.
10. Senape e prodotti a base di senape.
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.
13. Lupini e prodotti a base di lupini.
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.
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